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MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE
 
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell’Ente (ma può portare anche alla revoca dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività o al commissariamento giudiziale dell'ente) e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci. L’unico modo previsto dal legislatore per permettere all’Ente di evitare questa responsabilità è nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) costantemente verificato, efficace ed aggiornato.
L’Ente/Società quindi non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:
  • di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;
  • di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231;
  • che il modello è stato eluso in modo fraudolento.
L’adozione del Modello 231, il suo continuo aggiornamento ed un’efficace applicazione evitano anche possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato, salvaguardando così l'ente dal rischio di gravi conseguenze patrimoniali. Un corretto modello di gestione integrato comprende la gestione della sicurezza del lavoro e la gestione dell’impatto ambientale, ma non necessariamente ne chiede la certificazione.
In considerazione della complessità di tale modello di organizzazione, il legislatore ha individuato in un decreto del 13 febbraio 2014 un sistema semplificato, applicabile alle aziende di piccole dimensioni.

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