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CONFERENZA STATO REGIONI – APPROVATI GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO

pubblicato il 13 gennaio 2012

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Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 8 del 11/01/2012 gli accordi sanciti il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato-Regioni in relazione ai corsi di formazione per lavoratori e datori di lavoro che assumono l’incarico di R.S.P.P.

Accordo formazione DDL RSPP Accordo formazione Datori di Lavoro RSPP
Accordo formazione lavoratori, preposti e dirigenti Accordo formazione lavoratori, preposti e dirigenti

Di seguito riportiamo un sunto dei punti più rilevati dell’accordo.


FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

CORSI
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art. 7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio – basso, medio, e alto – individuati in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda).

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

 

Visualizza l’allegato 2 per individuare i livelli di rischio in funzione dei codici ATECO, è inoltre disponibile un elenco alfabetico delle attività con il relativo codice ATECO al seguente link.
 
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
E’ consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’allegato 1.
 
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.


FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

La formazione dei lavoratori si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) vedi allegato 2
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

CONDIZIONI PARTICOLARI
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
 
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell’accordo;

 

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore
 
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori
La durata minima del modulo per dirigenti  è di 16 ore
 
CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e più precisamente:

  • qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore;
  • qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
 
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
 
AGGIORNAMENTO
Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
 
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’assegnazione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.


 
A breve saranno disponibili i corsi di formazione per R.S.P.P. DATORI DI LAVORO RISCHIO MEDIO (32 ore) e  RISCHIO ALTO (48 ore); sarà inoltre attivato il nuovo servizio di e-Learning  per la formazione a distanza. Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre informato sulle novità in materia di formazione ed informazione dei lavoratori.


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